Art. 7
Vigilanza e applicazione
In vigore dal 27 giu 2007
Vigilanza e applicazione
1. Le autorità nazionali di regolamentazione verificano e vigilano sull'applicazione del presente regolamento all'interno del loro territorio.
2. Le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono al pubblico informazioni aggiornate sull'applicazione del presente regolamento, in particolare degli , in modo da consentire alle parti interessate di accedervi agevolmente.
3. Le autorità nazionali di regolamentazione, in vista del riesame di cui all', assicurano il monitoraggio dell'andamento dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio per la fornitura, ai clienti in roaming, di servizi di chiamate vocali e di trasmissione di dati, inclusi i messaggi SMS e MMS, anche nelle regioni di confine di cui all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato. Esse vigilano altresì sulla particolare situazione di roaming involontario nelle regioni di confine degli Stati membri limitrofi e controllano l'eventuale impiego di tecniche di direzione del traffico a scapito dei consumatori. Le autorità nazionali di regolamentazione comunicano alla Commissione, con cadenza semestrale, i risultati di tale verifica, tra cui informazioni a parte sui clienti con contratto aziendale, i clienti con abbonamento e i clienti con schede ricaricabili.
4. Le autorità nazionali di regolamentazione hanno il potere di esigere che le imprese soggette agli obblighi di cui al presente regolamento forniscano tutte le informazioni pertinenti per l'attuazione e il rispetto del presente regolamento. Su richiesta, tali imprese forniscono le informazioni prontamente, attenendosi al calendario e al livello di dettaglio specificati dall'autorità nazionale di regolamentazione.
5. Le autorità nazionali di regolamentazione possono intervenire di propria iniziativa per garantire il rispetto del presente regolamento. In particolare, si avvalgono, se del caso, dei poteri di cui all' della direttiva accesso per assicurare un accesso e un'interconnessione adeguati al fine di garantire la connettività da punto a punto e l'interoperabilità dei servizi di roaming.
6. Nel caso in cui riscontri una violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento, l'autorità nazionale di regolamentazione ha la facoltà di esigere l'immediata cessazione della violazione.
Storico versioni
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