Art. 6

Trasparenza delle tariffe al dettaglio

In vigore dal 27 giu 2007
Trasparenza delle tariffe al dettaglio 1.   Onde avvertire il cliente in roaming del fatto che gli saranno applicate tariffe di roaming all'atto di effettuare o ricevere una chiamata ciascun fornitore del paese di origine, salvo qualora detto cliente abbia comunicato al fornitore del paese di origine di non desiderare un tale servizio, fornisce al cliente, automaticamente mediante un servizio messaggi, senza indebito ritardo e gratuitamente, allorché detto cliente entra in uno Stato membro diverso da quello della rete d'origine, informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe di roaming (comprensive di IVA) che gli vengono addebitate per l'effettuazione o la ricezione di chiamate nello Stato membro visitato. Tali informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe includono le tariffe massime che possono essere addebitate al cliente, in base al suo piano tariffario, per effettuare chiamate all'interno del paese visitato e da quest'ultimo allo Stato membro in cui è situata la sua rete d'origine, nonché per riceverne. Le informazioni in oggetto includono anche il numero gratuito, di cui al paragrafo 2, per ottenere le informazioni più dettagliate. Un cliente che abbia rinunciato a ricevere il servizio messaggi automatico ha il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di chiedere al fornitore del paese d'origine di ripristinare tale servizio. Il fornitore del paese di origine fornisce ai clienti non vedenti e ipovedenti, su loro eventuale richiesta, tali informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe automaticamente mediante una chiamata vocale gratuita. 2.   In aggiunta a quanto disposto dal paragrafo 1, i clienti hanno il diritto di richiedere e ricevere gratuitamente informazioni personalizzate più dettagliate sulle tariffe di roaming applicabili alle chiamate vocali, agli SMS, agli MMS e agli altri servizi di trasmissione di dati, mediante una chiamata vocale dal cellulare, o l'invio di un SMS, a destinazione di un numero gratuito dedicato a tale scopo dal fornitore del paese di origine. 3.   Al momento della sottoscrizione del servizio, il fornitore del paese di origine fornisce a tutti gli utenti informazioni esaurienti sulle tariffe di roaming applicabili, in particolare sull'eurotariffa. Esso aggiorna inoltre senza indebito ritardo i suoi clienti in roaming sulle tariffe di roaming applicabili ad ogni variazione delle stesse. Il fornitore del paese d'origine adotta le misure necessarie a garantire che tutti i clienti siano al corrente della disponibilità dell'eurotariffa. In particolare, detto fornitore comunica, in termini chiari e obiettivi, a tutti i clienti in roaming, entro 30 luglio 2007, le condizioni relative all'eurotariffa. Successivamente invia, a intervalli ragionevoli, un richiamo in tal senso a tutti i clienti che abbiano optato per un'altra tariffa.
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