Art. 4
Tariffe al dettaglio per le chiamate in roaming regolamentate
In vigore dal 27 giu 2007
Tariffe al dettaglio per le chiamate in roaming regolamentate
1. Il fornitore del paese di origine rende disponibile e offre attivamente a tutti i suoi clienti in roaming, secondo modalità chiare e trasparenti, un'eurotariffa di cui al paragrafo 2. Tale eurotariffa non comporta alcun abbonamento associato o altri costi fissi o ricorrenti e può essere combinata con qualunque tariffa al dettaglio.
Nel formulare tale offerta, detto fornitore rammenta a tutti i suoi clienti in roaming che abbiano scelto una specifica tariffa o pacchetto tariffario di roaming anteriormente a 30 giugno 2007, le condizioni vigenti per tale tariffa o pacchetto.
2. L'importo al dettaglio (al netto dell'IVA) dell'eurotariffa, che un fornitore del paese d'origine può applicare ai suoi clienti in roaming per la fornitura di chiamate regolamentate in roaming, può variare per ogni chiamata in roaming ma non supera gli EUR 0,49 al minuto per le chiamate in uscita e 0,24 EUR per quelle in entrata. Il tetto massimo diminuisce a 0,46 EUR e a 0,43 EUR per le chiamate in uscita, e a 0,22 EUR e 0,19 EUR per le chiamate in entrata, rispettivamente il 30 agosto 2008 e il 30 agosto 2009.
3. A tutti i clienti in roaming è offerta una tariffa di cui al paragrafo 2.
Tutti i clienti in roaming già esistenti devono avere la possibilità, entro 30 luglio 2007, di optare deliberatamente per un'eurotariffa o per qualsiasi altra tariffa di roaming e dev'essere concesso un periodo di due mesi entro cui comunicare la scelta effettuata al fornitore del paese d'origine. La tariffa richiesta va attivata entro un mese dal ricevimento della domanda del cliente da parte del fornitore del paese di origine.
Ai clienti in roaming che non abbiano comunicato alcuna scelta entro il precitato bimestre si applica automaticamente un'eurotariffa di cui al paragrafo 2.
Tuttavia, ai clienti in roaming che, anteriormente a 30 giugno 2007, avessero già scelto deliberatamente una specifica tariffa o pacchetto tariffario di roaming diversi dalla tariffa di roaming che verrebbe loro assegnata in assenza della suddetta scelta, e che non esprimono la loro scelta ai sensi del presente paragrafo, continua ad applicarsi la tariffa o il pacchetto tariffario scelti in precedenza.
4. Ogni cliente in roaming può chiedere, in qualsiasi momento successivo al termine del periodo di cui al paragrafo 3, di passare a una eurotariffa o di rinunciarvi. Ogni cambiamento deve avvenire entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta e gratuitamente, nonché senza comportare alcuna condizione o restrizione alle altre clausole di abbonamento. Un fornitore del paese di origine può ritardare tale cambiamento fintantoché la precedente tariffa di roaming non sia stata in vigore per un determinato periodo minimo, il quale non può comunque superare i tre mesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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