Art. 2

Definizioni

In vigore dal 27 giu 2007
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all' della direttiva accesso, all' della direttiva quadro e all' della direttiva servizio universale. 2.   In aggiunta alle definizioni di cui al paragrafo 1, s'intende per: a) «eurotariffa», qualsiasi tariffa non superiore alla tariffa massima di cui all', che un operatore del paese d'origine può applicare per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata, in conformità al predetto articolo; b) «fornitore del paese d'origine», un'impresa che fornisce a un cliente in roaming i servizi di telefonia mobile pubblica terrestre attraverso la sua propria rete o in qualità di operatore di rete mobile virtuale o rivenditore; c) «rete d'origine», una rete pubblica di telefonia mobile terrestre situata in uno Stato membro ed utilizzata da un fornitore del paese d'origine per la fornitura di servizi di telefonia mobile pubblica terrestre ad un cliente in roaming; d) «roaming intracomunitario», l'utilizzo di un telefono mobile o di un'altra apparecchiatura da parte di un cliente in roaming per effettuare o ricevere telefonate intracomunitarie mentre si trova in uno Stato membro diverso da quello in cui è situata la sua rete d'origine, in virtù di accordi tra l'operatore della rete d'origine e l'operatore della rete ospitante; e) «chiamata in roaming regolamentata», una chiamata di telefonia vocale mobile effettuata da un cliente in roaming, a partire da una rete ospitante verso una rete telefonica pubblica all'interno della Comunità, o ricevuta da un cliente in roaming, a partire da una rete telefonica pubblica all'interno della comunità e destinata a una rete ospitante; f) «cliente in roaming», il cliente di un fornitore di servizi di telefonia mobile pubblica terrestre attraverso una rete pubblica di telefonia mobile terrestre situata nella Comunità, il cui contratto o accordo con l'operatore del paese d'origine gli consenta di utilizzare un telefono mobile o un'altra apparecchiatura per effettuare o ricevere telefonate su una rete ospitante, in virtù di accordi tra l'operatore della rete d'origine e l'operatore della rete ospitante; g) «rete ospitante», la rete di telefonia mobile pubblica terrestre situata in uno Stato membro diverso da quello della rete d'origine e che consente a un cliente in roaming di effettuare o ricevere chiamate in virtù di accordi con l'operatore della rete d'origine.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:717:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo