Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 27 giu 2007
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento istituisce un approccio comune destinato a garantire che gli utenti delle reti pubbliche di telefonia mobile che viaggiano all'interno della Comunità non paghino prezzi eccessivi per i servizi vocali di roaming intracomunitario quando effettuano e ricevono chiamate, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno e conseguendo nel contempo un elevato livello di tutela dei consumatori, salvaguardando la concorrenza tra gli operatori di telefonia mobile e preservando gli incentivi all'innovazione e la scelta del consumatore. Il presente regolamento fissa le norme relative alle tariffe che gli operatori di telefonia mobile possono addebitare per la fornitura di servizi di roaming intracomunitario per chiamate vocali effettuate a partire da e verso destinazioni all'interno della Comunità e si applica sia alle tariffe praticate all'ingrosso tra operatori di rete che alle tariffe praticate al dettaglio dai fornitori del paese d'origine. 2.   Il presente regolamento fissa altresì norme volte ad accrescere la trasparenza dei prezzi e migliorare l'erogazione di informazioni tariffarie agli utenti dei servizi di roaming intracomunitario. 3.   Il presente regolamento costituisce una misura specifica a norma dell', paragrafo 5 della direttiva quadro. 4.   I limiti tariffari di cui al presente regolamento sono espressi in euro. Ove le tariffe di cui agli siano espresse in altre valute, i limiti tariffari iniziali ai sensi di tali articoli sono determinati in tali valute applicando i tassi di cambio di riferimento vigenti alla data del 30 giugno 2007, quali pubblicati dalla Banca centrale europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Ai fini delle successive riduzioni dei limiti tariffari di cui all', paragrafo 2, e all', paragrafo 2, i valori rivisti sono determinati applicando i tassi di cambio di riferimento pubblicati un mese prima della data a decorrere dalla quale si applicano tali valori.
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