Art. 9

Sanzioni

In vigore dal 27 giu 2007
Sanzioni Gli Stati membri adottano disposizioni relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione entro 30 marzo 2008 e comunicano successivamente senza indugio le eventuali modifiche.
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