Art. 9
Sanzioni
In vigore dal 27 giu 2007
Sanzioni
Gli Stati membri adottano disposizioni relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione entro 30 marzo 2008 e comunicano successivamente senza indugio le eventuali modifiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:717:oj#art-9