Art. 11

Riesame

In vigore dal 27 giu 2007
Riesame 1.   La Commissione riesamina il funzionamento del presente regolamento entro 30 dicembre 2008 e presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione valuta in particolare se sono stati conseguiti gli obiettivi del presente regolamento. Nella relazione la Commissione esamina l'andamento dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio per la fornitura, ai clienti in roaming, di servizi di chiamate vocali e di trasmissione di dati, tra cui messaggi SMS e MMS, includendovi se del caso raccomandazioni sulla necessità di regolamentare tali servizi. A tal fine la Commissione può avvalersi delle informazioni fornite in virtù dell', paragrafo 3. 2.   Nella relazione la Commissione esamina altresì, tenuto conto dell'andamento del mercato e in considerazione sia della concorrenza sia della protezione dei consumatori, l'eventuale necessità di prorogare la validità del presente regolamento oltre il periodo di cui all', o di modificarlo, tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi dei servizi di telefonia mobile vocale e di trasmissione di dati a livello nazionale e delle incidenze del presente regolamento sulla situazione concorrenziale degli operatori di piccole dimensioni, indipendenti o che hanno recentemente avviato la loro attività. Se la Commissione riscontra una siffatta necessità, presenta una proposta in tal senso al Parlamento europeo e al Consiglio.
Storico versioni

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