Art. 8

In vigore dal 14 giu 2007
1.   Il richiedente può presentare la domanda di titolo di importazione soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto diritti di importazione nell'ambito dei contingenti di cui all'allegato I. Ciascun titolo di importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti di importazione ottenuti e la cauzione costituita a norma dell', paragrafo 2, è immediatamente svincolata in proporzione. 2.   I titoli di importazione sono rilasciati a nome dell'operatore che ha ottenuto i diritti di importazione. 3.   La domanda di titolo di importazione e il titolo stesso recano le seguenti diciture: a) nella casella 8, il paese di origine; b) nella casella 16, almeno uno dei codici della nomenclatura combinata elencati nell'allegato I; c) nella casella 20, il numero d'ordine del contingente e una delle diciture di cui all'allegato II.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:659:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 8 Regolamento (UE) 2007/659 — Testo vigente | Portale Normativo