Art. 8
In vigore dal 14 giu 2007
1. Il richiedente può presentare la domanda di titolo di importazione soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto diritti di importazione nell'ambito dei contingenti di cui all'allegato I.
Ciascun titolo di importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti di importazione ottenuti e la cauzione costituita a norma dell', paragrafo 2, è immediatamente svincolata in proporzione.
2. I titoli di importazione sono rilasciati a nome dell'operatore che ha ottenuto i diritti di importazione.
3. La domanda di titolo di importazione e il titolo stesso recano le seguenti diciture:
a)
nella casella 8, il paese di origine;
b)
nella casella 16, almeno uno dei codici della nomenclatura combinata elencati nell'allegato I;
c)
nella casella 20, il numero d'ordine del contingente e una delle diciture di cui all'allegato II.
Storico versioni
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