Art. 10
In vigore dal 14 giu 2007
1. Il controllo di non abbattimento degli animali importati nel periodo di quattro mesi decorrente dalla data di immissione in libera pratica è effettuato in conformità alle disposizioni dell'articolo 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
2. Per garantire il rispetto dell'obbligo di non abbattimento dei capi importati di cui al paragrafo 1, nonché il versamento dei dazi non riscossi in caso di inottemperanza a tale obbligo, è richiesta la costituzione di una cauzione presso le autorità doganali competenti. L'importo della cauzione è pari alla differenza tra i dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune e i dazi di cui all'allegato I applicabili alla data di immissione in libera pratica degli animali in oggetto.
3. Le cauzioni di cui al paragrafo 2 sono immediatamente svincolate se è fornita la prova alle autorità doganali competenti che gli animali:
a)
non sono stati macellati prima dello scadere del periodo di quattro mesi dalla data di immissione in libera pratica; oppure
b)
sono stati abbattuti prima dello scadere del periodo suddetto per causa di forza maggiore o per motivi sanitari o sono morti in seguito a malattia o incidente.
Storico versioni
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