Art. 5
In vigore dal 14 giu 2007
1. Le domande di diritti di importazione sono presentate entro le 13.00 (ora di Bruxelles) del 20 giugno che precede il periodo contingentale annuale di cui trattasi.
2. Insieme alla domanda di diritti di importazione è costituita presso l'autorità competente una cauzione relativa ai diritti di importazione pari a 3 EUR/capo.
3. Entro le 16:00 (ora di Bruxelles) del quinto giorno lavorativo successivo al termine del periodo per la presentazione delle domande di cui al paragrafo 1, gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi totali richiesti per ciascun numero d'ordine.
Storico versioni
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