Art. 4

In vigore dal 14 giu 2007
1.   Ai fini dell'applicazione dell' del regolamento (CE) n. 1301/2006, i richiedenti sono tenuti a dimostrare di avere importato almeno 25 capi di cui al codice NC 0102 90 in ciascuno dei due periodi di riferimento di cui all'articolo medesimo. Gli Stati membri possono accettare come prova dello svolgimento di un'attività commerciale con paesi terzi copie dei documenti di cui all', secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, debitamente certificate dall'autorità preposta al rilascio. 2.   La società creata dalla fusione di società che abbiano realizzato ciascuna importazioni di riferimento nel rispetto del numero minimo di capi di cui al paragrafo 1 può avvalersi di tali importazioni di riferimento come prova dello svolgimento dell'attività commerciale.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2007/659 — Testo vigente | Portale Normativo