Art. 173
Intensità degli aiuti e tasso di contributo comunitario
In vigore dal 12 giu 2007
Intensità degli aiuti e tasso di contributo comunitario
1. Ai fini di questa componente, le spese ammissibili di cui all', paragrafo 1, vengono calcolate sulla base della spesa pubblica secondo quanto definito dall'.
2. In linea di principio, il contributo comunitario non supera il 75 % delle spese ammissibili. Tuttavia, tale soglia viene innalzata:
a)
al 55 % per gli investimenti in aziende agricole realizzati da giovani agricoltori;
b)
al 60 % per gli investimenti in aziende agricole situate in zone di montagna;
c)
al 65 % per gli investimenti in aziende agricole in zone di montagna realizzati da giovani agricoltori;
d)
al 75 % per gli investimenti di cui al paragrafo 4, lettera d), e per gli investimenti in aziende agricole per attuare la direttiva 91/676/CEE (15) del Consiglio, subordinatamente all'esistenza di una strategia nazionale per la sua attuazione;
e)
al 100 % per gli investimenti in infrastrutture che non sono tali da generare entrate nette sostanziali;
f)
al 100 % per le misure di cui all'.
3. Nel determinare il tasso di spesa pubblica ai fini del paragrafo 3 si tiene conto dell'aiuto nazionale per agevolare l'accesso ai prestiti concessi senza alcun contributo comunitario fornito nell'ambito del regolamento IPA.
4. In linea di principio, la spesa pubblica non supera il 50 % del costo totale ammissibile dell'investimento. Tuttavia, tale soglia viene innalzata:
a)
all'80 % per le misure coperte dall'asse prioritario 2 di cui all', paragrafo 3;
b)
all'80 % nel caso delle attività coperte dall', se tali attività non vengono decise su iniziativa della Commissione;
c)
al 100 % nel caso delle attività coperte dall', se tali attività vengono decise su iniziativa della Commissione;
d)
all'85 % nel caso dei progetti di investimenti realizzati nelle regioni in cui la Commissione stabilisce che hanno avuto luogo disastri naturali eccezionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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