Art. 174

Investimenti in aziende agricole

In vigore dal 12 giu 2007
Investimenti in aziende agricole 1.   L'assistenza di cui all', paragrafo 2, lettera a), viene concessa per gli investimenti materiali e immateriali in aziende agricole finalizzati ad allinearle alle norme comunitarie e a migliorare il loro rendimento generale. 2.   L'assistenza nell'ambito di questa misura può essere concessa alle aziende agricole: a) di cui può essere dimostrata una prospettiva di redditività economica al termine della realizzazione dell'investimento; b) che, al momento in cui viene presa la decisione di concedere il sostegno, rispettano i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale in materia di protezione ambientale, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro. 3.   In deroga al paragrafo 2, lettera b), qualora i requisiti nazionali minimi basati sulle norme comunitarie siano stati introdotti recentemente al momento della ricezione della domanda, l'assistenza può essere concessa a prescindere dal mancato rispetto di tali requisiti, a condizione che l'azienda rispetti i nuovi requisiti entro la fine della realizzazione dell'investimento. Inoltre, la Commissione può, sulla base di una richiesta debitamente giustificata da parte del paese beneficiario, concedere una deroga al paragrafo 2, lettera b), per il mancato rispetto dei requisiti nazionali minimi basati sulle norme comunitarie introdotti nella legislazione nazionale fino ad un anno prima della data di presentazione della domanda. 4.   L'assistenza può essere concessa a condizione che gli investimenti soddisfino le pertinenti norme comunitarie alla fine della loro realizzazione. 5.   I paesi beneficiari fissano i limiti dell'investimento totale ammissibile a beneficiare dell'assistenza. Essi stabiliscono adeguate norme riguardanti le conoscenze e le competenze professionali che gli agricoltori devono possedere per poter accedere all'assistenza.
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Investimenti in aziende agricole (Art. 174 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo