Art. 176
Investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca
In vigore dal 12 giu 2007
Investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca
1. L'assistenza di cui all', paragrafo 2, lettera c), viene concessa per gli investimenti materiali e immateriali nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca di cui all'allegato I del trattato. Tale assistenza mira ad aiutare le imprese ad allinearsi alle norme comunitarie e a migliorare il loro rendimento generale. Gli investimenti devono concorrere al miglioramento della situazione dei settori di produzione agricola di base interessati.
Sono esclusi dal sostegno gli investimenti a livello di commercio al dettaglio.
2. L'assistenza nell'ambito di questa misura può essere concessa per gli investimenti nelle imprese:
a)
di cui può essere dimostrata una prospettiva di redditività economica al termine della realizzazione dell'investimento;
b)
che, al momento in cui viene presa la decisione di concedere il sostegno, rispettano i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale in materia di protezione ambientale, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro.
3. In deroga al paragrafo 2, lettera b), qualora i requisiti nazionali minimi basati sulle norme comunitarie siano stati introdotti recentemente al momento della ricezione della domanda, l'assistenza può essere concessa a prescindere dal mancato rispetto di tali requisiti, a condizione che l'azienda rispetti i nuovi requisiti entro la fine della realizzazione dell'investimento.
Inoltre, la Commissione può, sulla base di una richiesta debitamente giustificata da parte del paese beneficiario, concedere una deroga al paragrafo 2, lettera b), per il mancato rispetto dei requisiti nazionali minimi basati sulle norme comunitarie introdotti nella legislazione nazionale fino ad un anno prima della data di presentazione della domanda.
4. L'assistenza può essere concessa per gli investimenti nelle strutture che fanno parte di imprese:
a)
con meno di 250 dipendenti e con un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro e/o un bilancio annuo complessivo non superiore a 43 milioni di euro, dando priorità agli investimenti finalizzati ad allineare la struttura alle pertinenti norme comunitarie; o
b)
con meno di 750 dipendenti e con un fatturato annuo non superiore a 200 milioni di euro, laddove l'obiettivo degli investimenti è allineare la struttura alle pertinenti norme comunitarie.
5. La Commissione può, sulla base di una richiesta debitamente giustificata da parte del paese beneficiario, decidere che l'assistenza può essere concessa anche a imprese non contemplate dal paragrafo 4 per investimenti necessari a conformarsi a norme comunitarie specifiche che implicano investimenti particolarmente onerosi. Tale sostegno può essere concesso soltanto alle imprese identificate nel piano nazionale per allinearsi alle norme comunitarie intese specificatamente a rendere la struttura conforme nella sua interezza alle pertinenti norme comunitarie. In tali casi l'assistenza viene concessa a metà del tasso di contributo disponibile per le imprese contemplate dal paragrafo 4.
6. I paesi beneficiari fissano i limiti per gli investimenti totali ammissibili a beneficiare del sostegno nell'ambito di questa misura.
7. L'assistenza agli investimenti nelle imprese di cui al paragrafo 4, lettera a), viene concessa a condizione che essi soddisfino le pertinenti norme comunitarie alla fine della loro realizzazione.
Storico versioni
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