Art. 14
Decisioni di attuazione
In vigore dal 23 mag 2007
Decisioni di attuazione
1. Le seguenti decisioni intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all', paragrafo 2:
a)
decisioni intese ad aggiungere misure all'allegato I;
e
b)
decisioni intese a modificare l'allegato II.
2. Sono adottate le seguenti decisioni di attuazione secondo la procedura di cui all', paragrafo 3:
a)
decisioni intese a specificare formato, contenuto e date di presentazione delle priorità annuali nazionali, ai fini dell', paragrafo 4;
b)
decisioni intese a specificare le particolarità della procedura di selezione dei progetti per il periodo compreso tra il 2008 e il 2013 a norma dell';
c)
decisioni intese a individuare l'elenco dei progetti ammessi al cofinanziamento nei termini di cui all', paragrafi 7 e 8;
d)
decisioni intese a determinare forma e contenuto delle relazioni di cui all', paragrafo 1,
e
e)
decisioni intese a fissare indicatori di ausilio al monitoraggio delle misure finanziate da LIFE+.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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