Art. 14

Decisioni di attuazione

In vigore dal 23 mag 2007
Decisioni di attuazione 1.   Le seguenti decisioni intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all', paragrafo 2: a) decisioni intese ad aggiungere misure all'allegato I; e b) decisioni intese a modificare l'allegato II. 2.   Sono adottate le seguenti decisioni di attuazione secondo la procedura di cui all', paragrafo 3: a) decisioni intese a specificare formato, contenuto e date di presentazione delle priorità annuali nazionali, ai fini dell', paragrafo 4; b) decisioni intese a specificare le particolarità della procedura di selezione dei progetti per il periodo compreso tra il 2008 e il 2013 a norma dell'; c) decisioni intese a individuare l'elenco dei progetti ammessi al cofinanziamento nei termini di cui all', paragrafi 7 e 8; d) decisioni intese a determinare forma e contenuto delle relazioni di cui all', paragrafo 1, e e) decisioni intese a fissare indicatori di ausilio al monitoraggio delle misure finanziate da LIFE+.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:614:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo