Art. 16

Abrogazione e disposizioni transitorie

In vigore dal 23 mag 2007
Abrogazione e disposizioni transitorie 1.   I seguenti strumenti sono abrogati a fini di semplificazione e di consolidamento: a) regolamento (CE) n. 1655/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) (15); b) decisione n. 1411/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente un quadro comunitario di cooperazione per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente umano (16); c) decisione n. 466/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1o marzo 2002, che stabilisce un programma di azione comunitario per la promozione delle organizzazioni non governative attive principalmente nel campo della protezione ambientale (17); d) regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus) (18). 2.   Le misure avviate prima del 31 dicembre 2006 in forza degli atti di cui al paragrafo 1 continuano ad essere disciplinate da questi ultimi fino a completamento avvenuto. Il comitato di cui all', paragrafo 1 sostituisce i comitati di cui ai suddetti atti. Successivamente alla cessazione dell'efficacia di tali atti, le attività obbligatorie di monitoraggio e valutazione ivi previste sono finanziate a norma del presente regolamento. Fino a completamento avvenuto, le misure ottemperano alle disposizioni tecniche definite negli atti di cui al paragrafo 1. 3.   Per le sovvenzioni attribuite nel 2007 a norma dell'allegato I, lettera a), il periodo di ammissibilità della spesa può avere inizio il 1o gennaio 2007, a condizione che la spesa non sia anteriore alla data di inizio dell'esercizio di bilancio del beneficiario. Per tali sovvenzioni, in via eccezionale, gli accordi di cui all'articolo 112, paragrafo 2 del regolamento finanziario possono essere firmati entro il 31 ottobre 2007. 4.   L'importo necessario nell'ambito della dotazione finanziaria per la previsione di misure di monitoraggio e di controllo nel periodo successivo al 31 dicembre 2013 è da ritenersi confermato solo se compatibile con il nuovo quadro finanziario applicabile dal 2014.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:614:oj#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo