Art. 16
Abrogazione e disposizioni transitorie
In vigore dal 23 mag 2007
Abrogazione e disposizioni transitorie
1. I seguenti strumenti sono abrogati a fini di semplificazione e di consolidamento:
a)
regolamento (CE) n. 1655/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) (15);
b)
decisione n. 1411/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente un quadro comunitario di cooperazione per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente umano (16);
c)
decisione n. 466/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1o marzo 2002, che stabilisce un programma di azione comunitario per la promozione delle organizzazioni non governative attive principalmente nel campo della protezione ambientale (17);
d)
regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus) (18).
2. Le misure avviate prima del 31 dicembre 2006 in forza degli atti di cui al paragrafo 1 continuano ad essere disciplinate da questi ultimi fino a completamento avvenuto. Il comitato di cui all', paragrafo 1 sostituisce i comitati di cui ai suddetti atti. Successivamente alla cessazione dell'efficacia di tali atti, le attività obbligatorie di monitoraggio e valutazione ivi previste sono finanziate a norma del presente regolamento. Fino a completamento avvenuto, le misure ottemperano alle disposizioni tecniche definite negli atti di cui al paragrafo 1.
3. Per le sovvenzioni attribuite nel 2007 a norma dell'allegato I, lettera a), il periodo di ammissibilità della spesa può avere inizio il 1o gennaio 2007, a condizione che la spesa non sia anteriore alla data di inizio dell'esercizio di bilancio del beneficiario. Per tali sovvenzioni, in via eccezionale, gli accordi di cui all'articolo 112, paragrafo 2 del regolamento finanziario possono essere firmati entro il 31 ottobre 2007.
4. L'importo necessario nell'ambito della dotazione finanziaria per la previsione di misure di monitoraggio e di controllo nel periodo successivo al 31 dicembre 2013 è da ritenersi confermato solo se compatibile con il nuovo quadro finanziario applicabile dal 2014.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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