Art. 15
Valutazione
In vigore dal 23 mag 2007
Valutazione
1. La Commissione provvede affinché sia attuato un monitoraggio periodico dei programmi pluriennali per valutarne l'impatto.
2. Entro il 30 settembre 2010 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al comitato di cui all', paragrafo 1 una revisione intermedia di LIFE +. La revisione intermedia valuta l'attuazione del presente regolamento nel periodo compreso tra il 2007 e il 2009. La Commissione propone, se del caso, modifiche delle decisioni di attuazione a norma dell'.
3. La Commissione predispone una valutazione finale dell'attuazione del presente regolamento, intesa a determinare il contributo prestato dalle azioni e dai progetti finanziati in base al presente regolamento, sia in termini specifici sia in termini generali, all'attuazione, all'aggiornamento ed allo sviluppo della politica e della normativa comunitarie in materia di ambiente, nonché l'uso che si è fatto degli stanziamenti. Essa trasmette detta valutazione al Parlamento europeo ed al Consiglio entro il 31 dicembre 2012, se del caso corredandola di una proposta relativa all'ulteriore sviluppo di uno strumento finanziario destinato esclusivamente al settore ambientale, da applicare a decorrere dal 2014.
Storico versioni
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