Art. 12
Tutela degli interessi finanziari della Comunità
In vigore dal 23 mag 2007
Tutela degli interessi finanziari della Comunità
1. In sede di attuazione dei progetti finanziati in forza del presente regolamento, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli efficaci e tramite il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità (12), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (13), e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (14).
2. Per i progetti finanziati nell'ambito di LIFE+, la «irregolarità» di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 è da intendersi come qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un atto o da un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea o ai bilanci gestiti dalle Comunità, a causa di una spesa indebita.
3. La Commissione riduce, sospende o recupera l'importo del sostegno finanziario concesso per un progetto qualora accerti l'esistenza di irregolarità, inclusa l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento o della singola decisione o del contratto o della convenzione in cui è concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza chiedere il consenso della Commissione, siano state apportate ad un progetto modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione del medesimo.
4. Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora l'andamento dell'esecuzione di un progetto giustifichi solo una parte del sostegno finanziario concesso, la Commissione invita il beneficiario a comunicarle le osservazioni entro un termine prestabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il sostegno finanziario residuo e chiedere il rimborso dei fondi già erogati.
5. Gli importi indebitamente versati sono restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.
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