Art. 7
In vigore dal 23 mag 2007
1. Il richiedente può presentare la domanda di titolo di importazione soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto diritti di importazione nell'ambito del contingente di cui all', paragrafo 1.
Ciascun titolo di importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti di importazione ottenuti e la cauzione costituita a norma dell', paragrafo 2, viene immediatamente svincolata in proporzione.
2. I titoli di importazione sono rilasciati dietro domanda presentata a nome e per conto dell'operatore che ha ottenuto i diritti di importazione.
3. Le domande di titolo di importazione e il titolo stesso recano le seguenti diciture:
a)
nella casella 8, il paese di origine;
b)
nella casella 16, almeno uno dei seguenti codici della nomenclatura combinata: 0102 90 05 , 0102 90 29 o 0102 90 49 ;
c)
nella casella 20, il numero di ordine del contingente (09.4005) e una delle diciture di cui all'allegato I.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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