Art. 9
In vigore dal 23 mag 2007
1. All'atto dell'immissione in libera pratica, l'importatore fornisce la prova:
a)
di avere assunto per iscritto l'impegno di comunicare entro un mese all'autorità competente dello Stato membro l'azienda o le aziende in cui i giovani bovini saranno ingrassati;
b)
di avere costituito presso l'autorità competente dello Stato membro una cauzione il cui importo è fissato nell'allegato II per ciascun codice NC ammissibile. L'ingrasso degli animali importati nello Stato membro per un periodo di almeno 120 giorni a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.
2. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 1, lettera b), è svincolata soltanto se viene fornita all'autorità competente dello Stato membro la prova che i giovani bovini:
a)
sono stati ingrassati nell'azienda o nelle aziende indicate a norma del paragrafo 1;
b)
non sono stati macellati prima della scadenza di un periodo di 120 giorni a decorrere dal giorno di importazione; oppure
c)
sono stati macellati prima della scadenza del periodo suddetto per ragioni sanitarie o sono morti in seguito a malattia o incidente.
La cauzione è svincolata non appena è stata fornita la prova di cui sopra.
Tuttavia, se il termine di cui al paragrafo 1, lettera a), non è stato rispettato, l'importo della cauzione è svincolato previa deduzione:
—
del 15 % e
—
del 2 % dell'importo rimanente per ogni giorno di superamento del termine.
Gli importi non svincolati sono incamerati.
3. Se la prova di cui al paragrafo 2 non viene fornita entro 180 giorni dal giorno dell'importazione, la cauzione è incamerata.
Tuttavia, se detta prova non è fornita nel termine di 180 giorni di cui al primo comma, ma viene presentata nei sei mesi successivi al suddetto termine, l'importo incamerato è rimborsato, previa deduzione del 15 % dell'importo della cauzione.
Storico versioni
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