Art. 4
In vigore dal 23 mag 2007
1. Le domande di diritti di importazione sono presentate entro le ore 13.00 (ora di Bruxelles) del 1o giugno che precede il periodo contingentale di cui trattasi.
2. Insieme alla domanda di diritti di importazione è depositata all'autorità competente una cauzione relativa ai diritti di importazione pari a 3 EUR/capo.
3. Entro le ore 16.00 (ora di Bruxelles) del quinto giorno lavorativo successivo al termine del periodo per la presentazione delle domande, gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi totali richiesti.
Storico versioni
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