Art. 3
In vigore dal 23 mag 2007
1. Ai fini dell'applicazione dell' del regolamento (CE) n. 1301/2006, i richiedenti sono tenuti a dimostrare di avere importato almeno 50 capi di cui al codice NC 0102 90 in ciascuno dei due periodi di riferimento di cui all'articolo medesimo e di essere responsabili, sul piano commerciale e logistico, dell'acquisto, del trasporto e dell'immissione in libera pratica degli animali in questione.
Il rispetto di tali condizioni è dimostrato esclusivamente:
a)
da copie dei documenti di cui all', secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, certificate dall'autorità competente;
b)
dalla fattura commerciale originale, o dalla relativa copia autenticata, rilasciata al titolare del titolo dal venditore o dal suo rappresentante, entrambi stabiliti nel paese terzo di esportazione, e dalla prova del pagamento della stessa da parte del titolare o dall'apertura, da parte dello stesso, di una lettera di credito irrevocabile a favore del venditore;
c)
dalla polizza di carico o, se del caso, dal documento di trasporto stradale o aereo rilasciato al titolare per gli animali in questione.
2. La società creata dalla fusione di società che abbiano realizzato ciascuna importazioni di riferimento nel rispetto del numero minimo di capi di cui al paragrafo 1, primo comma, può avvalersi di tali importazioni di riferimento come prova dello svolgimento dell'attività commerciale.
Storico versioni
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