Art. 24

Ispezione presso gli operatori

In vigore dal 23 mag 2007
Ispezione presso gli operatori 1.   A parte i controlli per sondaggio, la frequenza con cui gli operatori vengono ispezionati deve essere determinata dai servizi di ispezione sulla base di un'analisi di rischio di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1028/2006 che tenga conto almeno dei seguenti elementi: a) i risultati dei precedenti controlli; b) la complessità dei circuiti di commercializzazione delle uova; c) l'entità della segmentazione nello stabilimento di produzione o di condizionamento; d) i quantitativi di uova prodotte o condizionate; e) ogni cambiamento sostanziale verificatosi rispetto agli anni precedenti con riguardo alla natura delle uova prodotte o trattate o al metodo di commercializzazione. 2.   Le ispezioni vengono condotte regolarmente e senza preavviso. I registri di cui agli sono messi su richiesta a disposizione dei servizi di ispezione.
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Ispezione presso gli operatori (Art. 24 Regolamento (UE) 2007/557) — Testo vigente | Portale Normativo