Art. 22
Registrazioni effettuate dai centri di imballaggio
In vigore dal 23 mag 2007
Registrazioni effettuate dai centri di imballaggio
1. I centri di imballaggio registrano separatamente, per metodo di allevamento e per giorno:
a)
i quantitativi di uova non classificate ricevuti, suddivisi per produttore, con l'indicazione del nome, indirizzo e codice del produttore e della data o del periodo di deposizione;
b)
dopo aver classificato le uova, i quantitativi secondo la categoria di qualità e di peso;
c)
i quantitativi di uova classificate ricevuti in provenienza da altri centri di imballaggio, incluso il codice di tali centri e la data di durata minima;
d)
i quantitativi di uova non classificate consegnate ad altri centri di imballaggio, ripartiti per produttore, con l'indicazione del codice di tali centri e della data o del periodo di deposizione;
e)
il numero e/o il peso delle uova consegnate, suddivise per qualità e categoria di peso, data di imballaggio per le uova della categoria B o data di durata minima per le uova della categoria A e per acquirente, con l'indicazione del nome e dell'indirizzo del medesimo.
I centri di imballaggio aggiornano settimanalmente le scorte fisiche.
2. Qualora le uova della categoria A e i rispettivi imballaggi rechino l'indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole ai sensi dell', i centri di imballaggio che si avvalgono di tali diciture registrano separatamente tali uova conformemente al paragrafo 1.
3. Ai fini del presente articolo, invece dei registri di vendita o di consegna, i centri di imballaggio possono tenere le fatture e le bollette di consegna delle uova, provviste delle diciture di cui ai paragrafi 1 e 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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