Art. 22

Registrazioni effettuate dai centri di imballaggio

In vigore dal 23 mag 2007
Registrazioni effettuate dai centri di imballaggio 1.   I centri di imballaggio registrano separatamente, per metodo di allevamento e per giorno: a) i quantitativi di uova non classificate ricevuti, suddivisi per produttore, con l'indicazione del nome, indirizzo e codice del produttore e della data o del periodo di deposizione; b) dopo aver classificato le uova, i quantitativi secondo la categoria di qualità e di peso; c) i quantitativi di uova classificate ricevuti in provenienza da altri centri di imballaggio, incluso il codice di tali centri e la data di durata minima; d) i quantitativi di uova non classificate consegnate ad altri centri di imballaggio, ripartiti per produttore, con l'indicazione del codice di tali centri e della data o del periodo di deposizione; e) il numero e/o il peso delle uova consegnate, suddivise per qualità e categoria di peso, data di imballaggio per le uova della categoria B o data di durata minima per le uova della categoria A e per acquirente, con l'indicazione del nome e dell'indirizzo del medesimo. I centri di imballaggio aggiornano settimanalmente le scorte fisiche. 2.   Qualora le uova della categoria A e i rispettivi imballaggi rechino l'indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole ai sensi dell', i centri di imballaggio che si avvalgono di tali diciture registrano separatamente tali uova conformemente al paragrafo 1. 3.   Ai fini del presente articolo, invece dei registri di vendita o di consegna, i centri di imballaggio possono tenere le fatture e le bollette di consegna delle uova, provviste delle diciture di cui ai paragrafi 1 e 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:557:oj#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Registrazioni effettuate dai centri di imballaggio (Art. 22 Regolamento (UE) 2007/557) — Testo vigente | Portale Normativo