Art. 21
Registrazioni effettuate dai raccoglitori
In vigore dal 23 mag 2007
Registrazioni effettuate dai raccoglitori
1. I raccoglitori registrano separatamente, per metodo di allevamento e per giorno:
a)
i quantitativi di uova raccolti, suddivisi per produttore, con l'indicazione del nome, indirizzo e codice del produttore e della data o del periodo di deposizione;
b)
i quantitativi di uova consegnate ai rispettivi centri di imballaggio, ripartiti per produttore, con l'indicazione del nome, dell'indirizzo e del codice di tali centri e della data o del periodo di deposizione.
2. Ai fini del presente articolo, invece dei registri di vendita o di consegna, i raccoglitori possono tenere le fatture e le bollette di consegna delle uova, provviste delle diciture di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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