Art. 21

Registrazioni effettuate dai raccoglitori

In vigore dal 23 mag 2007
Registrazioni effettuate dai raccoglitori 1.   I raccoglitori registrano separatamente, per metodo di allevamento e per giorno: a) i quantitativi di uova raccolti, suddivisi per produttore, con l'indicazione del nome, indirizzo e codice del produttore e della data o del periodo di deposizione; b) i quantitativi di uova consegnate ai rispettivi centri di imballaggio, ripartiti per produttore, con l'indicazione del nome, dell'indirizzo e del codice di tali centri e della data o del periodo di deposizione. 2.   Ai fini del presente articolo, invece dei registri di vendita o di consegna, i raccoglitori possono tenere le fatture e le bollette di consegna delle uova, provviste delle diciture di cui al paragrafo 1.
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Registrazioni effettuate dai raccoglitori (Art. 21 Regolamento (UE) 2007/557) — Testo vigente | Portale Normativo