Art. 25

Decisioni in caso di inadempienza

In vigore dal 23 mag 2007
Decisioni in caso di inadempienza 1.   In caso di inadempienza alle disposizioni del presente regolamento, constatata nell'ambito delle ispezioni di cui all', le decisioni dei servizi di ispezione devono essere applicate all'intera partita controllata. 2.   Qualora la partita controllata non sia ritenuta conforme al presente regolamento, il servizio di ispezione ne vieta la commercializzazione o, se essa proviene da un paese terzo, l'importazione, fino a quando e nella misura in cui venga fornita la prova che la partita stessa è stata resa conforme alle disposizioni del presente regolamento. 3.   Il servizio di ispezione che ha effettuato il controllo verifica se la partita incriminata sia stata o stia per essere resa conforme al presente regolamento.
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Decisioni in caso di inadempienza (Art. 25 Regolamento (UE) 2007/557) — Testo vigente | Portale Normativo