Art. 21
Trasbordo
In vigore dal 7 mag 2007
Trasbordo
1. È vietato l’utilizzo di navi ausiliarie a sostegno di navi operanti con dispositivi di concentrazione del pesce.
2. Ai pescherecci con reti a circuizione è fatto divieto di effettuare trasbordi di pesce in mare.
Storico versioni
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