Art. 21

Trasbordo

In vigore dal 7 mag 2007
Trasbordo 1.   È vietato l’utilizzo di navi ausiliarie a sostegno di navi operanti con dispositivi di concentrazione del pesce. 2.   Ai pescherecci con reti a circuizione è fatto divieto di effettuare trasbordi di pesce in mare.
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Trasbordo (Art. 21 Regolamento (UE) 2007/520) — Testo vigente | Portale Normativo