Art. 19
Squali
In vigore dal 7 mag 2007
Squali
1. Gli Stati membri si adoperano per favorire la reimmissione in acqua degli squali vivi catturati accidentalmente, con particolare riguardo al novellame.
2. Gli Stati membri incentivano la riduzione dei rigetti in mare di squali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:520:oj#art-19