Art. 19

Squali

In vigore dal 7 mag 2007
Squali 1.   Gli Stati membri si adoperano per favorire la reimmissione in acqua degli squali vivi catturati accidentalmente, con particolare riguardo al novellame. 2.   Gli Stati membri incentivano la riduzione dei rigetti in mare di squali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:520:oj#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo