Art. 18
Numero di pescherecci autorizzati
In vigore dal 7 mag 2007
Numero di pescherecci autorizzati
1. Il Consiglio, in conformità della procedura prevista all’ del regolamento (CE) n. 2371/2002, stabilisce il numero di pescherecci comunitari di lunghezza superiore a 24 metri fuori tutto autorizzati a pescare nella zona 2. Tale numero corrisponde al numero di pescherecci comunitari registrati nel 2003 nel registro delle navi della IOTC. La limitazione del numero di navi corrisponde alla stazza complessiva espressa in stazza lorda (SL); in caso di sostituzione di navi, la stazza complessiva non deve essere superata.
2. Il Consiglio ripartisce tra gli Stati membri, in conformità della procedura prevista all’ del regolamento (CE) n. 2371/2002, il numero di navi stabilito in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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