Art. 20
Tartarughe marine
In vigore dal 7 mag 2007
Tartarughe marine
1. Gli Stati membri si adoperano per ridurre l’impatto della pesca sulle tartarughe marine, segnatamente attraverso l’applicazione delle misure previste ai paragrafi 2, 3 e 4.
2. L’impiego di qualsiasi attrezzo da pesca è subordinato alle seguenti condizioni:
a)
corretta manipolazione, compreso il soccorso e l’immediata reimmissione in acqua delle tartarughe marine catturate accidentalmente (con gli ami o nelle reti) o accessoriamente;
b)
presenza a bordo delle attrezzature necessarie per procedere alla reimmissione in acqua delle tartarughe marine catturate accidentalmente o accessoriamente.
3. L’impiego del cianciolo è subordinato alle seguenti condizioni:
a)
obbligo di evitare, per quanto possibile, l’accerchiamento di tartarughe marine;
b)
elaborazione e applicazione di specifiche relative ad attrezzi da pesca adeguati che consentano di ridurre al minimo le catture accessorie di tartarughe marine;
c)
adozione di tutte le misure necessarie ai fini del rilascio delle tartarughe marine accerchiate o catturate;
d)
adozione di tutte le misure necessarie ai fini del controllo dei dispositivi di concentrazione del pesce nei quali potrebbero impigliarsi tartarughe marine, del rilascio delle tartarughe catturate e del recupero dei dispositivi non utilizzati.
4. L’impiego del palangaro è subordinato alle seguenti condizioni:
a)
sviluppo e ricorso a combinazioni di forme di ami e tipi di esche di profondità, nonché messa a punto di reti e di tecniche di pesca che consentano di ridurre al minimo le catture accidentali o accessorie e la mortalità delle tartarughe marine;
b)
presenza a bordo delle attrezzature necessarie per procedere alla reimmissione in acqua delle tartarughe marine catturate accidentalmente o accessoriamente, tra cui attrezzi atti a liberare le tartarughe dagli ami o a tagliare le lenze e coppi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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