Art. 16

Pesca sportiva e ricreativa nel Mediterraneo

In vigore dal 7 mag 2007
Pesca sportiva e ricreativa nel Mediterraneo 1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per vietare l’impiego di reti da traino, reti da circuizione, ciancioli, draghe, reti da imbrocco, tramagli e palangari nell’ambito delle attività di pesca sportiva e ricreativa del tonno e di specie affini esercitate nel Mediterraneo. 2.   Gli Stati membri garantiscono che i tonni e le specie affini catturati nel Mediterraneo nell’ambito della pesca sportiva e ricreativa non siano commercializzati.
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