Art. 14

Squali

In vigore dal 7 mag 2007
Squali 1.   Gli Stati membri incentivano la reimmissione in acqua degli squali vivi catturati accidentalmente, con particolare riguardo al novellame. 2.   Gli Stati membri incentivano la riduzione dei rigetti di squali ottenuta grazie all’impiego di attrezzi da pesca più selettivi.
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Squali (Art. 14 Regolamento (UE) 2007/520) — Testo vigente | Portale Normativo