Art. 12
Tonno obeso e alalunga dell’Atlantico settentrionale
In vigore dal 7 mag 2007
Tonno obeso e alalunga dell’Atlantico settentrionale
1. Il Consiglio, secondo la procedura prevista dall’ del regolamento (CE) n. 2371/2002, stabilisce il numero e la capacità totale, espressa in stazza lorda (SL), dei pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto superiore a 24 m dediti alla pesca del tonno obeso come specie bersaglio nella zona 1. Tale determinazione è effettuata:
a)
in funzione del numero medio e della capacità, espressa in SL, dei pescherecci comunitari che hanno praticato la pesca del tonno obeso come specie bersaglio nella zona 1 nel periodo 1991-1992; nonché
b)
in funzione della limitazione del numero di pescherecci comunitari che hanno praticato la pesca del tonno obeso nel 2005, notificato all’ICCAT il 30 giugno 2005.
2. Il Consiglio, secondo la procedura prevista dall’ del regolamento (CE) n. 2371/2002, stabilisce il numero di pescherecci comunitari dediti alla pesca dell’alalunga dell’Atlantico settentrionale come specie bersaglio. Tale numero corrisponde alla media dei pescherecci comunitari che hanno praticato la pesca dell’alalunga dell’Atlantico settentrionale come specie bersaglio nel periodo 1993-1995.
3. Il Consiglio ripartisce tra gli Stati membri, in conformità della procedura prevista all’ del regolamento (CE) n. 2371/2002:
a)
il numero e la capacità, espressa in SL, a norma del paragrafo 1;
b)
il numero di navi stabilito a norma del paragrafo 2.
4. Anteriormente al 15 maggio di ogni anno gli Stati membri, avvalendosi dei consueti mezzi di trasmissione dei dati, inviano alla Commissione:
a)
l’elenco delle navi battenti la loro bandiera, di lunghezza fuori tutto superiore a 24 m, dedite alla pesca del tonno obeso;
b)
l’elenco delle navi battenti la loro bandiera che partecipano alla pesca selettiva dell’alalunga dell’Atlantico settentrionale.
La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell’ICCAT anteriormente al 31 maggio di ogni anno.
5. Negli elenchi di cui al paragrafo 4 è indicato il numero interno del «registro della flotta» assegnato alla nave, a norma dell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (11), nonché il tipo di attrezzo utilizzato.
Storico versioni
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