Art. 11

Procedura di campionamento per le gabbie di tonno rosso

In vigore dal 7 mag 2007
Procedura di campionamento per le gabbie di tonno rosso 1.   Ogni Stato membro stabilisce una procedura di campionamento atta a fornire una stima del numero, per taglia, dei tonni rossi catturati. 2.   Il campionamento per taglia nelle gabbie è effettuato su un campione di 100 esemplari per 100 tonnellate di pesce vivo o su un campione pari al 10 % del numero totale di pesci messi in gabbia. I campioni per taglia sono prelevati durante la raccolta nell’allevamento, conformemente alla metodologia ICCAT per la comunicazione dei dati nell’ambito del compito II. 3.   Metodi e campionamenti complementari vengono predisposti per i pesci tenuti in allevamento per periodi superiori a un anno. 4.   Il campionamento è effettuato nel corso di una raccolta scelta in modo casuale e riguarda tutte le gabbie. I dati sono trasmessi all’ICCAT entro il 31 luglio per i campionamenti effettuati l’anno di calendario precedente.
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