Art. 9
Divieti
In vigore dal 7 mag 2007
Divieti
1. È vietato tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, esporre per la vendita, mettere in vendita e commercializzare le specie enumerate nell’allegato IV di taglia non conforme a quella prescritta e catturate nella zona 1. Queste specie devono essere rigettate in mare subito dopo la cattura.
2. È vietato immettere in libera pratica o commercializzare nella Comunità le specie enumerate nell’allegato IV di taglia non conforme a quella prescritta, originarie di paesi terzi e catturate nella zona 1.
Storico versioni
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