Art. 22

Limitazione del numero di pescherecci

In vigore dal 7 mag 2007
Limitazione del numero di pescherecci 1.   Il Consiglio, in conformità della procedura prevista all’ del regolamento (CE) n. 2371/2002, stabilisce il numero di pescherecci comunitari con reti a circuizione autorizzati a praticare la pesca del tonno nella zona 3. Tale numero corrisponde al numero di pescherecci comunitari con reti a circuizione registrati nel registro della IATTC al 28 giugno 2002. 2.   Anteriormente al 10 dicembre di ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione l’elenco delle navi battenti la loro bandiera che intendono praticare la pesca del tonno nella zona 3. Le navi che non figurano nell’elenco suddetto sono considerate inattive e non sono autorizzate a praticare attività di pesca nell’anno in corso. 3.   Negli elenchi è indicato il numero interno del «registro della flotta» assegnato alla nave, in conformità dell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 nonché il tipo di attrezzo utilizzato.
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Limitazione del numero di pescherecci (Art. 22 Regolamento (UE) 2007/520) — Testo vigente | Portale Normativo