Art. 8
Esecuzione dei progetti
In vigore dal 11 apr 2007
Esecuzione dei progetti
1. I progetti sono avviati e ultimati secondo il calendario definito nel programma annuale di controllo della pesca.
2. Il calendario indica le date previste di inizio e di conclusione dei progetti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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