Art. 9

Mancata esecuzione e ritardo dei progetti

In vigore dal 11 apr 2007
Mancata esecuzione e ritardo dei progetti Se uno Stato membro decide di non mettere in esecuzione la totalità o una parte dei progetti per i quali è stata concessa una partecipazione finanziaria, o in caso di ritardo, esso ne informa immediatamente la Commissione indicando: a) le implicazioni, anche di natura finanziaria, per il proprio programma annuale di controllo della pesca; b) i motivi del ritardo o della mancata esecuzione; c) il nuovo calendario di esecuzione previsto.
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