Art. 9
Mancata esecuzione e ritardo dei progetti
In vigore dal 11 apr 2007
Mancata esecuzione e ritardo dei progetti
Se uno Stato membro decide di non mettere in esecuzione la totalità o una parte dei progetti per i quali è stata concessa una partecipazione finanziaria, o in caso di ritardo, esso ne informa immediatamente la Commissione indicando:
a)
le implicazioni, anche di natura finanziaria, per il proprio programma annuale di controllo della pesca;
b)
i motivi del ritardo o della mancata esecuzione;
c)
il nuovo calendario di esecuzione previsto.
Storico versioni
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