Art. 10

Anticipi

In vigore dal 11 apr 2007
Anticipi 1.   Su richiesta motivata di uno Stato membro, la Commissione può concedere per ciascun progetto un anticipo fino ad un massimo del 50 % della partecipazione finanziaria concessa con la decisione prevista all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 861/2006. L’importo dell’anticipo è detratto da eventuali pagamenti intermedi nonché dal saldo finale della partecipazione finanziaria concessa allo Stato membro interessato per il progetto in questione. 2.   Lo Stato membro allega alla propria domanda una copia certificata conforme del contratto stipulato tra l’amministrazione competente e il fornitore. 3.   Se l’autorità competente di uno Stato membro non emette un impegno giuridico vincolante entro il termine specificato all’ del presente regolamento, l’anticipo eventualmente versato è immediatamente rimborsato.
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