Art. 6
Spese ammissibili relative a determinate azioni
In vigore dal 11 apr 2007
Spese ammissibili relative a determinate azioni
1. Le spese sostenute in relazione a nuove tecnologie di controllo sono ammissibili nella misura in cui rispondono alle condizioni previste dall’allegato II e sono utilizzate per il controllo e il monitoraggio delle attività di pesca, in base a quanto dichiarato dallo Stato membro interessato.
2. Le spese sostenute per l’acquisto e l’ammodernamento di imbarcazioni ed aeromobili sono ammissibili nella misura in cui rispondono alle condizioni previste dall’allegato II e sono utilizzate per il controllo e il monitoraggio delle attività di pesca, in base a quanto dichiarato dallo Stato membro interessato, per almeno il 25 % della sua attività.
3. Le spese sostenute in relazione a programmi di formazione e di scambio, seminari e sussidi mediali sono ammissibili nella misura in cui rispondono alle condizioni previste dall’allegato IV. Tali spese possono vertere, in particolare, sui seguenti aspetti:
a)
metodi di sorveglianza delle attività di pesca;
b)
normativa comunitaria che disciplina la politica comune della pesca e segnatamente il controllo;
c)
utilizzo delle tecniche di controllo della pesca;
d)
attuazione, da parte degli Stati membri, del vigente regime di controllo in conformità delle norme della politica comune della pesca.
Storico versioni
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