Art. 5

Spese ammissibili

In vigore dal 11 apr 2007
Spese ammissibili Sono rimborsabili le spese che: a) figurano nel programma di controllo della pesca; e b) riguardano gli interventi di cui all’, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006; c) riguardano progetti di costo superiore a 40 000 EUR, IVA esclusa, tranne per gli interventi di cui all’, lettera a), punti ii) e v), del regolamento (CE) n. 861/2006, salvo in casi debitamente giustificati; d) derivano dagli impegni giuridici e di bilancio contratti dagli Stati membri conformemente all’ del presente regolamento; e) riguardano progetti attuati conformemente all’ del presente regolamento. f) sono conformi alle disposizioni comunitarie specifiche eventualmente applicabili.
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