Art. 5
Spese ammissibili
In vigore dal 11 apr 2007
Spese ammissibili
Sono rimborsabili le spese che:
a)
figurano nel programma di controllo della pesca; e
b)
riguardano gli interventi di cui all’, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006;
c)
riguardano progetti di costo superiore a 40 000 EUR, IVA esclusa, tranne per gli interventi di cui all’, lettera a), punti ii) e v), del regolamento (CE) n. 861/2006, salvo in casi debitamente giustificati;
d)
derivano dagli impegni giuridici e di bilancio contratti dagli Stati membri conformemente all’ del presente regolamento;
e)
riguardano progetti attuati conformemente all’ del presente regolamento.
f)
sono conformi alle disposizioni comunitarie specifiche eventualmente applicabili.
Storico versioni
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