Art. 3
Programmi annuali di controllo della pesca
In vigore dal 11 apr 2007
Programmi annuali di controllo della pesca
1. Gli Stati membri che desiderano ricevere un contributo finanziario per le spese sostenute ai sensi dell’, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006 presentano alla Commissione, entro il 31 gennaio di ogni anno, un programma annuale di controllo della pesca.
2. Oltre alle informazioni previste all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 861/2006, i programmi di controllo della pesca degli Stati membri devono indicare, per ciascun progetto:
a)
una previsione annuale delle domande di rimborso;
b)
le modalità previste per comunicare al pubblico che il progetto beneficia di un sostegno finanziario della Comunità;
c)
se il progetto riguarda l’acquisto e l’ammodernamento di imbarcazioni ed aeromobili: il tipo di imbarcazione o di aeromobile;
d)
una descrizione di tutti i mezzi di cui dispone l’amministrazione per l’attività di controllo e monitoraggio, redatta come indicato nell’allegato I.
3. Disposizioni particolareggiate sull’ammissibilità di determinate azioni sono riportate negli allegati II, III e IV.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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