Art. 2
Definizioni
In vigore dal 11 apr 2007
Definizioni
Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
a)
«programma annuale di controllo della pesca»: un programma annuale elaborato da uno Stato membro in conformità dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 861/2006;
b)
«impegno di bilancio»: l’operazione di riserva degli stanziamenti necessari all’esecuzione di successivi pagamenti in esecuzione di un impegno giuridico;
c)
«impegno giuridico»: l’atto con il quale l’autorità ordinatrice di uno Stato membro crea o constata un’obbligazione dalla quale deriva un onere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2007:391:oj#art-2