Art. 10

Misure per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura

In vigore dal 26 mar 2007
Misure per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura 1.   Ai fini dell’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento di base, si applicano le seguenti definizioni: a) «nuove specie»: specie per le quali la produzione mediante acquacoltura nello Stato membro è scarsa o inesistente e per le quali esistono buone prospettive di mercato; b) «specie con buone prospettive di mercato»: specie per le quali, secondo la tendenza prevista a medio termine, la domanda sarà probabilmente superiore all’offerta; c) «normali pratiche utilizzate nel settore dell'acquacoltura»: attività di acquacoltura svolte in conformità della normativa vincolante in materia sanitaria, veterinaria o ambientale; d) «tradizionali attività dell'acquacoltura»: pratiche consolidate nel tempo, correlate al patrimonio socioculturale di una determinata zona. 2.   Gli aiuti di cui all’ del regolamento di base possono riguardare le imbarcazioni di servizio utilizzate in acquacoltura. I pescherecci definiti all’, lettera c), del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (16) non sono considerati imbarcazioni di servizio utilizzate in acquacoltura, anche se sono impiegati esclusivamente in acquacoltura. 3.   Fatto salvo l’, paragrafo 6, del regolamento di base, gli aiuti previsti all’ dello stesso regolamento possono riguardare investimenti relativi al commercio al dettaglio svolto nell'azienda quando tale commercio formi parte integrante dell'impresa di acquacoltura. 4.   Qualora si avvalgano della possibilità prevista all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, gli Stati membri attuano meccanismi che consentano all’autorità di gestione di conoscere i risultati delle analisi di mercato previsionali sulle specie da acquacoltura. 5.   Per quanto riguarda le misure di cui all’ del regolamento di base, gli Stati membri descrivono nei programmi operativi le modalità che consentiranno di assegnare gli aiuti in via prioritaria alle microimprese e alle piccole imprese.
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