Art. 7
Controllo
In vigore dal 22 dic 2006
Controllo
1. L’autorità competente si assicura, in conformità della direttiva 97/78/CE, che le partite di prodotti intermedi siano inviate dallo Stato membro UE in cui viene svolta l'ispezione frontaliera all’impianto di destinazione di cui all’, paragrafo 1 del presente regolamento o, in caso di transito, al punto di uscita dalla Comunità.
2. L’autorità competente effettua a intervalli regolari controlli documentali per verificare la corrispondenza tra le quantità di prodotti intermedi importati e quelle di prodotti immagazzinati, utilizzati, spediti o eliminati, per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
3. Per le partite di prodotti intermedi in transito, le autorità competenti responsabili dei posti d'ispezione frontalieri del punto d'entrata e del punto di uscita cooperano nella misura necessaria per assicurare l’effettuazione di controlli efficaci e la tracciabilità delle partite.
Storico versioni
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