Art. 7

Controllo

In vigore dal 22 dic 2006
Controllo 1.   L’autorità competente si assicura, in conformità della direttiva 97/78/CE, che le partite di prodotti intermedi siano inviate dallo Stato membro UE in cui viene svolta l'ispezione frontaliera all’impianto di destinazione di cui all’, paragrafo 1 del presente regolamento o, in caso di transito, al punto di uscita dalla Comunità. 2.   L’autorità competente effettua a intervalli regolari controlli documentali per verificare la corrispondenza tra le quantità di prodotti intermedi importati e quelle di prodotti immagazzinati, utilizzati, spediti o eliminati, per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. 3.   Per le partite di prodotti intermedi in transito, le autorità competenti responsabili dei posti d'ispezione frontalieri del punto d'entrata e del punto di uscita cooperano nella misura necessaria per assicurare l’effettuazione di controlli efficaci e la tracciabilità delle partite.
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Controllo (Art. 7 Regolamento (UE) 2006/2007) — Testo vigente | Portale Normativo