Art. 4

Controlli, trasporto ed etichettatura

In vigore dal 22 dic 2006
Controlli, trasporto ed etichettatura 1.   I prodotti intermedi importati nella Comunità sono controllati in conformità dell’ della direttiva 97/78/CE e trasportati direttamente dal posto di ispezione frontaliero di entrata nella Comunità: a) a un impianto tecnico riconosciuto a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1774/2002, nel quale i prodotti intermedi sono successivamente miscelati, utilizzati come rivestimenti, assemblati, imballati o etichettati prima dell’immissione sul mercato o della messa in servizio in conformità della normativa comunitaria applicabile al prodotto finale; oppure: b) a un impianto di transito di categoria 3 o di magazzinaggio, riconosciuto a norma dell’articolo 10, paragrafo 3 o dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002. 2.   I prodotti intermedi in transito nella Comunità sono trasportati attraverso la Comunità in conformità dell’articolo 11 della direttiva 97/78/CE. 3.   L'ufficiale veterinario del posto di ispezione frontaliero interessato informa l'autorità responsabile dell'impianto nel luogo di destinazione della partita tramite il sistema TRACES. 4.   L'imballaggio esterno dei prodotti intermedi reca la dicitura: «SOLO PER DISPOSITIVI MEDICI/PRODOTTI PER LA DIAGNOSI IN VITRO/REAGENTI DI LABORATORIO».
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