Art. 3
Importazione
In vigore dal 22 dic 2006
Importazione
Gli Stati membri autorizzano l’importazione dei prodotti intermedi che soddisfano le condizioni seguenti:
a)
provengono da un paese terzo elencato tra i membri dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) nel bollettino dell'UIE;
b)
provengono da un impianto riconosciuto dall’autorità competente di uno dei paesi terzi di cui alla lettera a), in conformità delle condizioni di cui all’allegato I del presente regolamento;
c)
derivano esclusivamente da materiali di categoria 3;
d)
sono accompagnati da un documento commerciale che precisi:
i)
il paese di origine;
ii)
nome dello stabilimento di produzione, nonché
iii)
che l'imballaggio esterno dei prodotti intermedi reca la dicitura: «SOLO PER DISPOSITIVI MEDICI/PRODOTTI PER LA DIAGNOSI IN VITRO/REAGENTI DI LABORATORIO».
Il certificato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’UE in cui verrà effettuata l'ispezione frontaliera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire, se necessario, l'uso di altre lingue accompagnate da una traduzione ufficiale.
e)
sono accompagnati da una dichiarazione dell'importatore basata sul modello di dichiarazione di cui all'allegato II del presente regolamento. Il certificato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’UE in cui verrà effettuata l'ispezione frontaliera e dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri possono tuttavia consentire, se necessario, l'uso di altre lingue accompagnate da una traduzione ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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