Art. 6
Registri di utilizzazione e spedizione
In vigore dal 22 dic 2006
Registri di utilizzazione e spedizione
L’operatore o il proprietario dell’impianto di destinazione tiene un registro in conformità dell’, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1774/2002 e trasmette su richiesta alle autorità competenti le necessarie informazioni sull’acquisto, la vendita, l’utilizzazione, le scorte e l’eliminazione delle eccedenze di prodotti intermedi, per consentire il controllo della conformità al presente regolamento.
Storico versioni
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Proeli:reg:2006:2007:oj#art-6