Art. 4
Riduzioni ed esenzioni
In vigore dal 22 dic 2006
Riduzioni ed esenzioni
1. I contributi finanziari di cui all’, paragrafi 1 e 2, sono ridotti del 50 % qualora il richiedente sia una PMI o la sua sede principale si trovi in un paese in via di sviluppo.
2. Il richiedente è esentato dal pagamento dei contributi finanziari di cui all’ qualora lo stesso metodo di rilevazione e di identificazione sia stato già incluso in una domanda precedente dello stesso richiedente per prodotti connessi allo stesso OGM e il metodo sia stato convalidato e pubblicato dall’LCR o la validazione sia in corso.
Peraltro, qualora debba sostenere per l’esecuzione dei compiti di validazione di cui al regolamento (CE) n. 1829/2003, l’LCR può imporre al richiedente un contributo massimo di 30 000 EUR.
3. L’, paragrafo 3, non si applica al richiedente che sia una PMI o che abbia la sua sede principale in un paese in via di sviluppo, né a domande presentate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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