Art. 6

Laboratori nazionali di riferimento che assistono l’LCR nella verifica e nella validazione dei metodi di rilevazione e di identificazione

In vigore dal 22 dic 2006
Laboratori nazionali di riferimento che assistono l’LCR nella verifica e nella validazione dei metodi di rilevazione e di identificazione 1.   I laboratori che assistono l’LCR nella verifica e nella validazione dei metodi di rilevazione e di identificazione, come disposto dall’, paragrafo 3, lettera d), e dall’articolo 18, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1829/2003, debbono soddisfare le condizioni minime di cui all’allegato I del regolamento in questione. I laboratori figuranti nell’allegato II soddisfano le condizioni e sono quindi designati laboratori nazionali di riferimento conformemente al regolamento (CE) n. 1829/2003 ed incaricati di assistere l’LCR nella verifica e nella validazione dei metodi di rilevazione. 2.   L’LCR e i laboratori nazionali di riferimento di cui all’allegato II stipulano un accordo scritto in modo da definire le relazioni reciproche, specialmente in materia di aspetti finanziari. In particolare, l’accordo scritto prevede che l’LCR debba distribuire ai laboratori nazionali di riferimento una quota dei contributi finanziari ricevuti.
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Laboratori nazionali di riferimento che assistono l’LCR nella verifica e nella validazione dei metodi di rilevazione e di identificazione (Art. 6 Regolamento (UE) 2006/1981) — Testo vigente | Portale Normativo